Comune di Sant'Agnello
TASI - tributo sui servizi indivisibili
A decorrere dall'anno 2020 la TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili, istituita dal 01.01.2014, è stata abolita.
La presente sezione viene temporaneamente mantenuta al fine di garantire le informazioni necessarie per i contribuenti che abbiano omesso, in tutto o in parte, il versamento relativo all'anno 2019.
CHI DEVE PAGARE LA TASI
- chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli e le abitazioni principali, eccetto quelle definite di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9).
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo, salvo il caso in cui tale immobile sia adibito ad abitazione di residenza. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- in caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.
DICHIARAZIONI
Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
COME SI CALCOLA LA TASI
BASE IMPONIBILE: quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.
ALIQUOTE E DETRAZIONI:
Tipologia imponibileAliquotaDetrazioneAbitazioni principali e relative pertinenze di cat. A/1, A/8 e A/92,0 ‰nessunaImmobili classificati nella categoria catastale D/22,7 ‰nessunaAltri immobili2,5 ‰nessuna
Si specifica che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da una persona diversa dal proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante.
Es. ABITAZIONE LOCATA:
La TASI si calcola con l'aliquota del 2,5 per mille.
Il risultato così ottenuto viene ripartito secondo la seguente modalità:
- 20% occupante (inquilino) che è tenuto al versamento se non è abitazione principale;
- 80% proprietario o titolare del diritto reale.
Con modifiche introdotte dalla Legge 23/05/2014, n. 80 che ha convertito il D.L. 28/03/2014 art. 9-bis si stabilisce che "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".Su tale unità immobiliare la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
COME SI PAGA LA TASI:
Le scadenze per il versamento della TASI sono:
- unica soluzione o prima rata entro il 16 giugno per il versamento del 50% dell’imposta dovuta;
- seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.
Qualora l’IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00 non si deve effettuare alcun pagamento.
I versamenti della TASI possono essere effettuati a mezzo MODELLO F24 secondo le modalità sotto specificate:
Codice ente/Comune: I208
DESCRIZIONECODICE TRIBUTOTASI abitazione principale e relative pertinenze per le abitazioni cat. A/1, A/8 e A/93958Aree edificabili3960Altri fabbricati3961Fabbricati rurali ad uso strumentale3959Interessi3962Sanzioni3963
Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).
IL COMUNE NON PROCEDERÀ ALL'INVIO DEI MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMU E DELLA TASI.
Il contribuente può accedere alla funzione messa a disposizione per il conteggio di quanto dovuto e per la stampa del relativo modello F24 di pagamento, oppure allo sportello telematico Linkmate.
Informativa tasi
Regolamento IUC
Circolari e risoluzioni in materia di IMU e TASI
Dichiarazione TASI
F24 semplificato editabile
Istruzioni ModelloF24 Semplificato
Istanza rateazione
Modello dichiarazione IMU-TASI Enti non commerciali
Istruzioni modello dichiarazione Imu e Tasi Enti non Commerciali
Risoluzione 46E Agenzia delle Entrate
Informativa dettagliata privacy TASI