Comune di Sant'Agnello

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione prima del 01 Settembre 2024
a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.

Sanzione a partire dal 01 Settembre 2024

a) 0,08% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
b) 1,25 % dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
c) 1,38 % dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
d) 3,12 % dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 91esimo giorno ed entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
e) 3,57 % dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre un anno dalla violazione.


Interessi

Dal 01.01.2025 il tasso di interesse legale è stato fissato al 2%.

Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 2,5%.
Dal 01.01.2023 al 31.12.2023 gli interessi sono calcolati al tasso legale del 5%.
Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 gli interessi sono calcolati al tasso legale dell' 1,25 %.
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,01%.
Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,05%.
Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,8%.
Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.
Gli interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Modalità di compilazione del modello F24 per ravvedimento IMU e TASI

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

calcolo del ravvedimento operoso IMU - TASI

Documenti Allegati

Nessun allegato disponibile

Ulteriori informazioni

Data inserimento / aggiornamento: 10/12/2025
Unità di competenza: IV UNITA'
Informazioni e Contatti: Ufficio Tributi - Affissioni - Pubblicità
Pec Ufficio di Competenza: tributi.santagnello@asmepec.it
Telefono: +390815332226


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